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Melfi 1231. Federico II e l’emanazione della Costituzione

In quell’agosto del 1231 Melfi, la cittadina della Basilicata già protagonista di eventi di gran rilievo nella storia meridionale, pullulava di nobili e alti dignitari provenienti da tutte le regioni del Regno, dal Tronto alla Sicilia.

Li aveva convocati Federico II, re del Regno di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero, per promulgare solennemente, alla loro presenza, la Costituzione del Regno, che non si presentava però soltanto come corposo testo di legge, ma anche come manifesto per render noto alla cristianità tutta il suo modo d’intendere il potere imperiale.

Aveva scelto Melfi, non solo per la sua storia e per la gradevolezza del clima estivo ma, ancor più, perché nei suoi dintorni poteva dedicarsi, quando gli impegni glielo consentivano, alla sua grande passione, la caccia coi falchi.

Dalla cronaca coeva di Riccardo da San Germano apprendiamo che da giugno ferveva l’attività di redazione dei testi: «a Melfi, per ordine dell’Imperatore, si stanno redigendo le nuove Costituzioni che sono dette augustali» (Ryccardi de Sancto Germano 1938, pp. 175-176).

Da qualche mese Federico vi si era trasferito, ovviamente con tutta la corte, per dirigere personalmente i lavori della commissione incaricata di redigere il testo della Costituzione.

Per sua natura era un accentratore che pretendeva di occuparsi di tutto, com’è attestato dai suoi tanti ordini scritti, in cui mostra di occuparsi di cose anche le più minute. Figurarsi se poteva limitarsi a promulgare un testo approntato da altri, fossero pure i suoi più fidati consiglieri, come abitualmente avevano sempre fatto gli altri sovrani. Varare un testo legislativo di gran mole, pensato da tempo, era affare troppo importante. Sapeva che sarebbe stato pesato e soppesato dai tanti che lo attendevano con apprensione, a cominciare dal papa, per finire ai suoi feudatari e finanche agli altri sovrani d’Europa. Era perciò necessario calibrare bene i toni e pesare le parole (di questa sua diretta, attivissima partecipazione alla stesura del testo disponiamo di prove sicure).

Secondo una tradizione non confortata da prove certe la commissione per la redazione sarebbe stata coordinata da Pier delle Vigne. Peso rilevante dovette averlo certamente il vescovo Giacomo Amalfitano che, non a caso, fu accusato dal papa di essere stato uno dei redattori del testo (legum dictator), non dando credito all’alibi da lui avanzato di esserne stato invece soltanto un amanuense (calamus scribentis).

Documentata è la presenza di Benedetto d’Isernia e Mambro de Baro, verosimile quella di Roffredo Epifanio da Benevento, gran giurista, ascoltato consigliere di Federico, e quella di Taddeo da Sessa, giudice della Magna Curia, legatissimo a Federico che lo volle effigiato in una scultura dell’arco trionfale di Capua, suo difensore nel concilio lionese del 1245, morto al suo seguito nella distruzione di Vittoria.

Folta dovette essere l’assemblea di vassalli ai quali Federico presentò infine il testo definitivo per la formale approvazione.

Che a Melfi in quell’agosto del 1231 vi fosse una gran presenza di nobili è provato anche da una sentenza, emanata in quel luogo e in quel tempo, per un processo di omicidio in cui, essendo accusati e accusatori entrambi nobili, il giudizio doveva essere rimesso ad un collegio di “pari”, doveva cioè essere assunto, come è scritto nella sentenza, cum baronibus quampluribus et militibus. È verosimile pensare che il processo sia stato celebrato in quel luogo e in quel tempo proprio per profittare della folta presenza di nobili convocati in concistoro per l’approvazione della Costituzione. La sentenza contiene anche l’elenco dei personaggi di maggior rilievo.

La solenne cerimonia di promulgazione si svolse nel castello, costruito con la pietra scura del Vulture, dominante sulla città e sul territorio circostante.

La stessa Costituzione nell’epilogo offre le notizie essenziali dell’evento:

Promulgata nel solenne concistoro di Melfi nel mese di agosto, indizione quarta, dell’anno milleduecentotrentuno dall’incarnazione del Signore entrata in vigore nel successivo mese di settembre, indizione quinta. Amen.

Le “novelle” e le fonti

Subito dopo la promulgazione fu ingaggiato un esercito di copisti per realizzare le copie della Costituzione – su pergamena, perché Federico aveva bandito l’uso della carta, che cominciava ad affacciarsi come prodotto innovativo e meno costoso, ma meno resistente – da inviare a tutti gli uffici centrali e periferici. Nell’operazione di copiatura, comprensibilmente, cominciarono a realizzarsi varianti da copia a copia.

Ma Federico non esaurì il suo impegno di legislatore con la promulgazione di Melfi, avviò presto un’inarrestabile produzione di nuove norme per correggere o integrare quelle varate in precedenza. Le “novelle”, questo il nome dato a queste innovazioni normative, fluirono dalla sua fertile mente ininterrottamente per il successivo ventennio della sua vita.

Quanto alle fonti utilizzate dalla Costituzione, va detto che non poche disposizioni ripropongono testi promulgati da predecessori di Federico; in tal caso egli volle che nelle relative rubriche fossero riportati i loro nomi. La Costituzione dettata novant’anni prima dal nonno Ruggero II offrì l’intelaiatura dell’ordinamento del Regno.

Il diritto romano giustinianeo fu il gran serbatoio a cui si attinse per un buon numero di disposizioni, ma adattato alle mutate condizioni di contesto e alle particolari esigenze politiche del tempo. Anche il diritto longobardo, rimasto vivo in non poche realtà del Regno, fu ampiamente utilizzato.

La “vulgata”

Morto Federico, i giuristi, avendo necessità di uno strumento certo di lavoro, avviarono uno spontaneo processo di ristrutturazione della massa di norme che si era venuta creando, per integrare le novelle con il testo originario.

Probabilmente intorno ai tre quarti del secolo cominciò così a circolare un assemblaggio informale, frutto dell’accennato processo spontaneo che, per quell’ansia di certezza che sempre avvolge il diritto, finì per imporsi come versione d’uso, pur con tutte le varianti nell’ordine, nell’intestazione e nella stessa lezione delle singole disposizioni.

Assestato secondo uno schema definito in linea di massima, ristrutturato quindi ex novo rispetto a quello originario melfitano, il nuovo testo, a partire dal Settecento, ha acquisito la denominazione di “vulgata”.

Con l’avvento della stampa si realizzò una sistematica distruzione dei manoscritti, sia di quelli dell’originario testo melfitano che di quelli della “vulgata”. Lo sconfortante risultato è che allo stato possiamo contare su due soli manoscritti recanti il testo completo varato a Melfi, ma realizzati due secoli dopo in età aragonese, e di sei manoscritti della “vulgata”, dei quali quattro di età angioina e due d’età aragonese.

I primi stampatori – animati da ovvi interessi commerciali – utilizzarono senza esitazione lo schema della “vulgata”, come il più richiesto nella pratica.

Questa scelta è stata poi seguita da tutte le ventiquattro edizioni che si sono succedute nei secoli, con la sola eccezione dell’edizione Huillard-Bréholles, che presenta separatamente il testo melfitano e quello delle novelle (HB).

Non consistendo però la “vulgata” in un testo ufficialmente stabilizzato, quanto piuttosto in un impianto spontaneamente condiviso, le sue fonti manoscritte si sono riversate nelle edizioni a stampa con il carico di varianti tra esse presenti. Il risultato è che ciascuna edizione finisce per rispecchiare uno dei tanti modi di essere della “vulgata” e che non disponiamo perciò di un testo che possa dirsi definito e certo.

Il testo della “vulgata” è diviso in tre libri, contenenti rispettivamente 107, 52 e 94 articoli (utilizziamo questo termine come più adeguato al linguaggio del nostro tempo, rispetto al tradizionale termine “costituzione”). La Costituzione complessivamente consta dunque di 253 articoli, molti dei quali grondanti lunghe discettazioni filosofiche, teologiche e storiche.

Il testo della Costituzione, in latino (ma seguì una versione greca) è comunque eccezionale testimonianza delle reali condizioni di vita del tempo, ma anche delle laceranti contraddizioni di un’epoca, crinale tra Medioevo e modernità, incarnata nelle figure di papa e imperatore. Tragicamente legate nella conflittuale pretesa di dominare il mondo a difesa dei rispettivi ruoli, non si avvedevano che la storia si stava incaricando di travolgere quella loro pretesa, con il sorgere e l’affermarsi delle nuove realtà politiche, i regni, prodromiche anticipazioni dello Stato moderno.

Federico, come re del Regno di Sicilia, volle la Costituzione per regolarne la vita in tutti gli aspetti, con una vocazione all’interventismo e al centralismo statalistico assolutamente precoci, ma la volle anche come imperatore del Sacro Romano Impero, per proclamare in faccia al mondo le sue idee sul potere imperiale e sulla sua origine, ben sapendo di dare così nuovo alimento al mai sopito conflitto col papato. Proprio perché promanante da un imperatore la Costituzione ha preso anche il nome di Liber Augustalis.

Un proposito lungamente coltivato

Il proposito di realizzare la Costituzione Federico lo coltivava da tempo con l’intento di mettere ordine nel Regno – da anni in condizione di anarchia a causa della sua lunga assenza per la campagna di Germania –, già prima, nel tempo della sua infanzia, e, ancora prima, in quello delle guerre per la successione a Guglielmo II.

Ma, come accennato, il proposito era anche quello di mettere in chiaro i rapporti col papato. Nel Regno era rientrato dieci anni prima, ma era stato assorbito da incombenze indifferibili. A Capua, nel dicembre di quel 1220, subito dopo l’incoronazione imperiale, aveva varato primi provvedimenti urgenti, seguiti, l’anno successivo, da altri emanati a Messina.

Quel primo decennio fu riempito, inoltre, da non rinviabili imprese fuori del Regno: la non felice prima campagna al Nord contro la Lega, la prima falsa partenza per la crociata con immediato rientro per un’epidemia, seguita dalla scomunica papale, poi la partenza vera con la crociata vinta con le armi della diplomazia e infine la pace col papa a San Germano.

In quel 1231 Federico era all’apogeo del suo potere imperiale e regio. Il suo prestigio d’imperatore era alle stelle, perché aveva riconquistato Gerusalemme e liberato il Santo Sepolcro, senza far spargere una stilla di sangue ai suoi crociati, con grande giubilo dell’intera cristianità.

Anche come re godeva della pienezza del potere, pur dovendo sempre ribadire al papa, in tale veste, la sua formale soggezione vassallatica, derivante da antichi vincoli contratti in antico da Roberto il Guiscardo, fratello del bisnonno, e confermati poi dal nonno Ruggero II. Infine era reduce dall’aver domato una ribellione di baroni, sostenuta, poco prima della pace di San Germano, dal tentativo di invasione da parte dell’esercito papale.

In quel 1231 c’erano insomma tutte le condizioni per poter finalmente realizzare il disegno coltivato da tempo.

La pace di San Germano

Meno di un anno prima di promulgare la Costituzione, il 23 luglio del 1230 a San Germano, Federico aveva sottoscritto con Gregorio IX un trattato di pace che lo liberava finalmente dalla prima scomunica. In realtà fu una reciproca dissimulazione. Federico sottoscrisse impegni gravosi che in cuor suo non aveva alcuna intenzione di mantenere. Il papa, a sua volta, non scommettendo su una pace duratura, prima di firmare aveva preso le sue contromisure, avviando contatti coi nemici di Federico al Nord, innanzitutto con Milano, cuore pulsante della Lega, ma anche con esponenti della nobiltà lombarda e piemontese.

Federico sembrò dare pronta esecuzione ai patti sottoscritti con due mandati rivolti ai feudatari del Regno e ai funzionari regi. Il primo (24 agosto 1230) prevedeva l’esenzione degli ecclesiastici da ogni imposizione fiscale(«nessuno dei vostri osi imporre esazioni o collette a monasteri, chiese, ecclesiastici o loro beni»); il secondo, del successivo 28 agosto, concerneva il privilegio del foro («nessun chierico o persona ecclesiastica sia convenuta civilmente o penalmente innanzi a un giudice secolare»). Questi privilegi, all’epoca unanimemente riconosciuti alla Chiesa, erano espressivi della c.d. libertas ecclesiae.

Nell’occasione Federico assunse anche l’obbligo di restituire ai Templari e agli Ospedalieri i beni requisiti come ritorsione per un asserito tentativo di tradimento da loro perpetrato durante la crociata.

Impegni che, appena un anno dopo, come si vedrà, saranno traditi tutti clamorosamente in norme della Costituzione, con puntuali serrate contestazioni del papa.

 

Tratto da Melfi 1231
Federico II e l’emanazione della Costituzione, 
di Ortensio Zecchino, Laterza 2026

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